Che la preparazione e la competenza della Sindaca in materia turistica fosse del tutto approssimativa lo avevamo capito da tempo per averne data ampia dimostrazione in tutti questi anni, non solo in Consiglio Comunale, ma che perseverasse con ostinazione non lo avevamo previsto.

Non paga della “sbertucciata” ricevuta dal “suo” revisore dei conti che ha bocciato in toto, e non un articolo come cerca di far passare lei nella sua dichiarazione, la proposta di modifica del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e della magra anzi magrissima figura raccolta nell’ultimo consiglio comunale durante il quale a furor di popolo è stata costretta alla sospensione del punto per evidente e manifesta difficoltà nel sostenere le sue tesi.

Dicevamo non paga e torna alla carica nella sua replica all’articolo di Casteddu OnLine dove si evidenzia il KO ricevuto in Consiglio e la ritirata sul punto della modifica del regolamento.
Nella sua risposta, a nostro avviso, sottolinea ancora di più anche la scarsa conoscenza dell’assetto normativo che regola la facoltà da parte dei comuni italiani di introdurre l’imposta di soggiorno.

E siccome, evidentemente non lo ha ancora capito cerchiamo di spiegarglielo noi con la speranza che qualcuno si avveda e la convinca che la giustificazione alla quale adduce in realtà non ha alcun fondamento normativo e che la modifica altro non porterà se non l’inasprimento dell’imposta per coloro che già la pagano e cioè i turisti che alloggiano nelle STRUTTURE RICETTIVE.

La nostra Sindaca, dovrebbe sapere che la norma che introduce l’imposta di soggiorno è il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n° 23 e in particolare l’Articolo 4 che al comma 1 recita testualmente.

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche’ i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o citta’ d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita’ in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e’ destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche’ interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche’ dei relativi servizi pubblici locali.

Come potete leggere nel disposto normativo si parla di strutture ricettive, ora poiché il termine strutture ricettive non è un termine vago ma ben definito che andiamo a trovare specificamente nella LEGGE 28 LUGLIO 2017, N. 16 denominata Norme in materia di turismo della Regione Sardegna dove al Art. 13 si ottiene la definizione di STRUTTURA RICETTIVA.

La Sindaca in evidente stato confusionale confonde le strutture ricettive “Case Vacanza”, le c.d. CAV, per le SECONDE CASE dei privati cittadini che affittano stagionalmente i propri immobili a turisti lasciando intendere che la modifica del regolamento è finalizzare a “stanare” il nero degli affitti.

Niente di più falso.

Le SECONDE CASE continueranno ad essere affittate, per lo più in nero come sempre, con buona pace della Sindaca, della sua amministrazione e del suo regolamento.
Le CAV, invece, che sono quelle ad avere la caratteristica di essere STRUTTURE RICETTIVE i cui ospiti sono soggetti al pagamento dell’imposta di soggiorno sono unità abitative organizzate in forma imprenditoriale per l’affitto e a Pula dai registri comunali se non andiamo errando ne esiste solo UNO.

Quindi rinnoviamo l’invito alla nostra Sindaca, prima di tutto di studiarsi meglio e bene l’argomento o se preferisce farsi seguire da qualcuno più competente, eviterebbe questi scivoloni che dimostrano tutta la sua incapacità amministrativa, nel contempo la invitiamo ancora una volta a ritirare definitivamente il punto come peraltro suggerito anche dal suo revisore, capiamo la sua esigenza di fare cassa, le elezioni regionali incombono e la necessità di risorse da sperperare è sempre più impellente.

Concludiamo riportando gli articoli che siamo certi la nostra cara Sindaca non ha avuto l’accortezza di leggersi, nel caso avrebbe certamente evitato questa ridicola replica.

Cordialmente

I Consiglieri Comunali
Angelo Pittaluga, Elisabetta Loi, Donatella Fa, Andrea Abis, Francesca Toccori


Dalla LEGGE 28 LUGLIO 2017, N. 16 della Regione Autonoma della Sardegna
Capo II – Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive
Art. 13
Denominazione delle strutture ricettive
5. Le strutture organizzate per l’esercizio dell’attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:
a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
b) strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.
…………
…………
6. Sono “case e appartamenti per le vacanze (CAV)” le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto

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