La delibera Consiliare sulla vicenda dell’antenna HG3 (telefonia) e il conseguente riconoscimento di un debito fuori bilancio, per il suo iter amministrativo del tutto particolare, merita diversi approfondimenti.
La prima particolarità è ìnsita nella storia stessa della pratica. Si sappia, in premessa, che a Pula vige un regolamento approvato tempo fa dal Consiglio Comunale che riguarda il posizionamento dei ripetitori della telefonia mobile. In tale regolamento è prescritto che gli impianti devono essere posizionati in terreni comunali, al fine di ottenerne un canone d’affitto, a vantaggio della comunità. La loro ubicazione in area pubblica permette inoltre un maggiore controllo delle installazioni, e di evitare che queste sorgano a ridosso di zone sensibili del territorio, come ad esempio scuole e uffici pubblici, edifici di culto, monumenti, ecc..
Si tenga conto che in terreni di proprietà comunale, oltre a quello in oggetto, sono posizionate altre 2 antenne dalle quali si ricava per ciascuna un gettito di circa 8.000 euro annuo.
Con questo intento, la stessa Amministrazione che adottò il suddetto regolamento autorizzò l’installazione in area pubblica di un ripetitore in prossimità della zona “Is Molas”.
Successivamente al posizionamento di quell’antenna, un cittadino risiedente nel condominio “Is Molas” chiedeva al Comune di spostare in altro sito il ripetitore, sistemato a circa 300 mt dalla sua abitazione, adducendo come motivazione il fatto che “era di disturbo alla visuale panoramica ”. L’ Amministrazione non ritenne di accogliere la suddetta richiesta. Il cittadino interessato, di fronte al diniego, intraprese una causa giudiziaria contro il Comune. A supporto della richiesta di rimozione dell’antenna vi era la motivazione secondo la quale chi compra un immobile, oltre all’edificio, acquisisce anche il “diritto” di visuale che dallo stesso può essere goduta. Vorremmo osservare che se questa tesi fosse adottata come presupposto, chiunque, nel raggio della visuale della propria abitazione, impedirebbe a terze persone di posizionare un qualsiasi manufatto; aggiungiamo che è abbastanza facile capire l’incompatibilità di tale pretesa con i princìpi fondamentali del Diritto (non quello”personale”, ma l’altro, quello che si scrive con la D maiuscola…).
La Sindaca Medau, nel 2016, senza nessuna plausibile giustificazione, bypassando il regolamento adottato in Consiglio e in palese dispregio degli interessi del Comune, decise di far spostare il ripetitore in terreno privato, rinunciando ad incassare il canone d’affitto.
Per questo immotivato atteggiamento ci siamo posti delle domande:
- Con quale modalità e con quali motivazioni la Sindaca ha dato disposizione all’Ufficio Tecnico per liberare l’area comunale e posizionare l’antenna in un terreno privato?
- Cosa eventualmente ha impedito di spostare l’antenna in questione sulla stessa area comunale (la cui superficie è di circa 4 ettari) per assecondare, almeno parzialmente, la richiesta del cittadino?
- Perchè si è optato di spostare l’antenna a circa un chilometro di distanza rispetto alla posizione originaria, su terreno privato e in prossimità di una civile abitazione?
- Perché ad oggi, mese di aprile 2019, l’antenna si trova ancora nello stesso sito?
Nel 2016, dopo l’imbarazzo per una simile decisione e dopo la levata di scudi della minoranza, la discussione del punto Consiglio Comunale venne interrotta con l’impegno di apportare una modifica al regolamento vigente. Come al solito, tutti gli impegni che necessitano di decisioni, anche le più banali, vengono “differiti a data da destinarsi” e puntualmente disattesi. Insomma, un porto delle nebbie dove la Sindaca, evidentemente, si trova a suo agio, che però, sistematicamente, determina l’avventurarsi da parte sua in un percorso tortuoso non compatibile con le leggi della pubblica amministrazione e le prassi seguite dai suoi organi. Infatti, come volevasi dimostrare, il TAR dipana le nebbie, prende posizione sulle discutibili quanto assurde posizioni della Sindaca, evidentemente avvezza ad esporsi a delle pessime figure, e puntualmente, in conclusione, condanna il Comune a pagare i danni.
Durante il Consiglio Comunale dell’altro giorno si è evidenziata la motivazione del riconoscimento del “debito fuori bilancio”. La Prima Cittadina, a cui va addebitata la responsabilità politica e amministrativa di ciò che avviene in Comune, viene pesantemente ripresa e condannata dal Tribunale Amministrativo Regionale al pagamento di una somma di 1400 euro a cui va aggiunto l’onorario dell’avvocato del Comune (intanto sono soldi dei Cittadini!). Lo stesso avvenne per il caso della lottizzazione in zona artigianale, in cui c’era da prendere la decisione per l’insediamento dell’area commerciale (approvata, tra le polemiche e di cui, in futuro, subiremo certamente le conseguenze in termini negativi). In entrambi i casi il TAR decreta che a un cittadino o a un imprenditore, si deve sempre e comunque dare una risposta. Non lo si può in nessun caso lasciare “a bagnomaria”, per la negligenza dell’Amministrazione (e di chi la guida) che non è in grado di prendere una decisione.
A prescindere dal grave danno erariale, lasciamo a chi legge ulteriori valutazioni su questo modo di amministrare, e soprattutto vorremmo che si riflettesse su questo semplice quesito, a cui ciascuno darà risposta: in questo modo, si persegue il bene e l’interesse pubblico?
Il Consiglio si è concluso con voto contrario della minoranza, preceduto da una dichiarazione che invita la Sindaca a confermare la permanenza del ripetitore nell’area di proprietà del Comune.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Angelo Pittaluga, Elisabetta Loi, Francesca Toccori, Andrea Abis, Donatella Fa
La sentenza del TAR SARDEGNA
Sentenza N. 01062-2018 - Ghibaudo